Art. 43.
(Procedimento di valutazione di impatto ambientale).

      1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio si pronuncia in merito allo studio di cui all'articolo 42, mediante la valutazione di impatto ambientale, nel termine perentorio di quattro mesi dalla trasmissione dello studio stesso.
      2. Eventuali integrazioni allo studio trasmesso o alla documentazione allegata possono essere richiesti, con effetti sospensivi del termine, entro un mese dal ricevimento dello studio stesso.
      3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentite le regioni e le altre amministrazioni pubbliche interessate, e comunque decorsi due mesi dalla data di presentazione dello studio senza che le stesse si siano espresse, delibera entro il termine di cui al comma 1.
      4. Decorso il termine di cui al comma 1, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione unica convoca la conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. In tale sede il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio comunica la propria deliberazione, ai fini delle ulteriori determinazioni da adottare nella stessa conferenza.
      5. In caso di valutazione di impatto ambientale positiva, la conferenza di servizi esamina il contenuto prescrittivo della deliberazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e delibera, contestualmente, su tutti gli altri atti necessari alla realizzazione e all'entrata in funzione dell'impianto o dell'opera.
      6. In caso di mancata pronuncia nei termini di cui al comma 1 del presente articolo ovvero di valutazione negativa, si applica il disposto di cui agli articoli 14-ter, comma 4, e 14-quater, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

 

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